DENOMINAZIONE D’ORIGINE: UN PO’ DI CHIAREZZA

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L’Italia è il paese europeo più ricco di prodotti tutelati dai marchi di denominazione d’origine e indicazione geografica. Spesso, quando si parla di prodotti italiani, vengono menzionate sigle quali DOP o DOCG dopo il nome del prodotto, ma non sempre si conosce il significato di queste sigle, e, soprattutto, l’importanza che questi marchi hanno per i prodotti tipici italiani.

Denominazione Origine Protetta (DOP): secondo il regolamento n. 510/2006 del Parlamento europeo, che regolamenta la materia, si intende per “denominazione d’origine”, il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare originario di tale area, la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico, inclusi i fattori naturali e umani, e la cui produzione, trasformazione e elaborazione avvengono nella zona geografica delimitata. Viene dunque attribuita dall’unione europea agli alimenti le cui caratteristiche dipendono dal territorio in cui sono state prodotte. Con territorio non si intendono solo i fattori naturali, ma anche quelli umani, come il metodo di produzione, che conferiscono particolarità al prodotto. Dunque, affinché un prodotto sia DOP, le fasi di produzione, trasformazione ed elaborazione devono avvenire in un’area geografica delimitata e deve attenersi alle rigide regole produttive presenti nel disciplinare di produzione. La domanda di registrazione può essere presentata esclusivamente
da un’associazione, ovvero qualsiasi organizzazione di produttori o di trasformatori che trattano il medesimo prodotto agricolo o il medesimo prodotto alimentare. La domanda di registrazione è inviata allo Stato membro sul cui territorio è situata la zona geografica. Lo Stato membro esamina la domanda con i mezzi appropriati per stabilire se sia giustificata e soddisfi le condizioni previste dal regolamento. Qualora lo Stato membro ritenga che i requisiti del presente regolamento sono soddisfatti, esso adotta una decisione favorevole e trasmette alla Commissione la documentazione per la decisione definitiva. In caso contrario, esso decide di rigettare la domanda.

Per i vini, la DOP viene spesso sostituita con la Denominazione Origine Controllata (DOC) e la Denominazione Origine Controllata e Garantita (DOCG). La DOC ha regole molto simili alla DOP, la DOCG, invece, è molto più restrittiva, infatti la zona della DOC viene ulteriormente ristretta fino a ridurla, ad esempio, ad un comune, come è successo per il Moscato di Scanzo DOCG, prodotto solo nella zona collinare del comune di Scanzorosciate in provincia di Bergamo. Inoltre per diventare DOCG, il vino deve essere DOC almeno da cinque anni.

 

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